Credito d’imposta in beni strumentali
L’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificato dall’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”, che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d’imposta previsto dall’art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019.
Possono usufruire del Credito d’imposta su beni “ordinari”, le impresa a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza.
Sono escluse:
- le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000 (limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione).
Rientrano nel credito d’imposta gli investimenti effettuati per beni materiali e immateriali nuovi, sia ordinari che 4.0, entro il 31.12.2022 (termine “lungo” 30.06.2023).
Tale credito è utilizzabile esclusivamente tramite F-24 con codice tributo “6935”-“6936”-“6937”.